Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione Unica Ambientale AUA è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3 del d.P.R. 59/2013.
Le Istanze di Rilascio, Rinnovo e Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, sono delineate dal D.P.R. 13 marzo 2013, n.591 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Questa può essere richiesta dalle piccole e medie imprese come definito dal Dm 18/04/2005 i cui impianti non sono soggetti all’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), sono altresì soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizio (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico, etc.), purché occorra l’acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.
L’Autorizzazione Unica Ambientale è un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, ossia:
- autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
- comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- autorizzazione all’ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);
- comunicazioni per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.)
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo con durata di 15 anni, decorrenti dalla data di rilascio da parte del SUAP. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (art. 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all’autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Questione preliminare è stabilire se per il gestore vi sia una mera facoltà o invece un vero e proprio obbligo di richiedere l’AUA invece dei singoli titoli abilitativi
La regola generale, contenuta all’articolo 3 del Regolamento (il quale, per l’appunto, pone l’obbligo di fare richiesta
dell’AUA ogniqualvolta l’impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco, conosce due eccezioni, consistenti nella opportunità per il gestore:
– di non avvalersi dell’AUA ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3 del Regolamento);
– di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma l del Regolamento), anche nel caso in cui l’impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell’AUA.