La deroga per le autorizzazioni
In un’ottica di riqualificazione del vecchio costruito, preferendolo alla volontà di procedere con nuove costruzioni, spesso ci si ritrova in situazioni per le quali si ricorre alla deroga, soprattutto in quei contesti urbani caratterizzati da vecchie costruzioni per le quali è prevista la volontà di avviare un’attività commerciale.
Nel Diritto la deroga indica una situazione in base alla quale una norma giuridica non trova applicazione oppure viene disapplicata in luogo di altra norma, nelle ipotesi stabilite dalla legge.
Sono soggette a deroga tutte le attività lavorative che impiegano, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, almeno un lavoratore con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Sono diverse le autorizzazioni in deroga
Si parla di AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 quando le attività temporanee per cui viene richiesta l’autorizzazione superino i limiti (orari e/o acustici) stabiliti dal Regolamento.L’autorizzazione è richiesta dai titolari delle attività temporanee e di di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo La richiesta di autorizzazione in deroga sono presentate al SUAP.
Si parla di AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER USO DI INTERRATI/SEMINTERRATI qualora venga rilasciata l’autorizzazione in deroga all’utilizzo lavorativo di locali sotterranei o seminterrati sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 81/2008, e rilasciata autorizzazioni in deroga all’altezza minima (netta inferiore a m. 3) ai sensi dell’Allegato IV p.to 1.2.4 del D.Lgs. 81/2008dei locali di lavoro, poiche questo vieta l’utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semisotterranei e sotterranei, ma se sono assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, il comma 2 dell’art 65 prevede la deroga DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO al divieto. Il comma 3 stabilisce che l’ORGANO DI VIGILANZA può consentire l’uso per attività lavorativa dei locali semisotterranei e sotterranei anche se non ricorrono particolari esigenze tecniche. L’Organo di Vigilanza può consentire l’uso di questi locali se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, se sono rispettate le norme del D. Lgs 81/2008 e se sono assicurate le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
L’uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei in assenza di particolari esigenze tecniche o senza preventiva autorizzazione dell’organo di vigilanza è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 4.800,00
Sono considerati locali semisotterranei quelli per i quali la quota di interramento rispetto al piano di campagna (misurata su tutte le mura perimetrali) è maggiore del 50%. Non occorre l’autorizzazione in deroga quando l’attività deve essere svolta in locali interrati per particolari esigenze tecniche (es. caveau delle banche). E’ vietato adibire ad attività lavorative locali seminterrati nei quali si svolgono lavorazioni che danno luogo ad esalazioni tossiche o nocive (galvanica, verniciatura, saldatura, fusione metalli, ecc.), a meno che si svolgano a ciclo chiuso o in modo tale da ottenere la captazione alla fonte delle sostanze inquinanti ovvero le lavorazioni stesse si svolgano in maniera saltuaria
I locali devono soddisfare requisiti igienico sanitario dei locali previsti dal Regolamento Locale d’Igiene Tipo e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica,per quanto riguarda i requisiti strutturali e organizzativi relativi alla prevenzione degli incendi, dovranno essere rispettati requisiti previsti dal DM 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel caso di luoghi di lavoro con lunghezza del percorso per raggiungere un luogo sicuro superiore a 30,00 m, deve essere presente una seconda uscita di sicurezza, deve essere garantito il requisito di visitabilità dei locali interrati o seminterrati e deve essere garantita l’accessibilità dei locali al piano terra e superiore.
L’altezza minima interna utile è fissata in m. 3,00 (derogabile a m 2,70 per locali interrati o seminterrati che sono complementari a locali posti al piano terra e utilizzati da attività lavorative con basso inquinamento acustico),si considera come altezza minima interna utile l’”altezza media ponderata”, sottesa al soffitto, di ogni determinato ambiente e non un altezza media generica, riferita a due o più ambienti, nel caso di soffitti a volta l’altezza minima utile interna si deve intendere quale media delle misurazioni effettuate in almeno tre punti della volta stessa.
Tutti i locali dovranno essere dotati di superfici finestrate apribili pari a 1/8 della superficie di calpestio, misurate al lordo dei telai, in caso contrario dovranno essere dotati d’idoneo impianto d’illuminazione.
Valutazione dei livelli di gas Radon
Per utilizzare i locali interrati o seminterrati dovrà essere fatta, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi del D.Lgs. 241/2000. Nel caso di presenza di gas radon oltre i livelli prestabiliti, si deve intervenire con soluzioni tecniche, edilizio-strutturali ed impiantistiche, sulle strutture che delimitano gli ambienti.
Agli uffici competenti in marca da bollo e bollettino per l’istruttoria dovranno essere presentate:
Planimetrie, sezioni e prospetti dei locali oggetto di richiesta, in cui siano indicati, per ogni lato, i rapporti di quota con il piano di campagna corrispondente. La planimetria deve riportare il lay-out di macchinari, attrezzature, arredi, vie di circolazione ed uscita ordinarie e di emergenza, impianto per il ricambio d’aria meccanico. Elementi strutturali contro l’umidità.Dichiarazione di accessibilità. Dichiarazione di visitabilità, per le strutture aperte al pubblico; relazione descrittiva in cui devono essere indicati il numero dei lavoratori previsti nei locali di lavoro sotterranei o semisotterranei,descrizione dell’attività che si intende svolgere in tali locali, con indicazione qualitativa e quantitativa degli eventuali agenti chimici, fisici e/o biologici potenzialmente pericolosi per la salute e/o la sicurezza, impiegati o comunque derivati, anche come intermedi, dall’attività.
Per ogni singolo locale, anche accessorio, dovrà essere specificato il sistema adottato per la ventilazione meccanica e ricambio d’aria minimo garantito (espresso in volumi/ora), le caratteristiche del sistema per l’illuminazione artificiale ordinaria e d’emergenza.
Misure previste per la prevenzione incendi (in caso di attività soggetta a visite e controlli periodici dei VVF ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione incendi: copia del parere VVF o, se non ancora rilasciato, estremi della richiesta di esame del progetto).
VALIDITA’ DELLA DEROGA
L’autorizzazione in deroga all’Art. 65 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di cambio di ragione sociale l’autorizzazione deve essere volturata al nuovo utente. Non occorre voltura se cambia solo il rappresentante legale. In caso di smarrimento il titolare dell’autorizzazione in deroga all’art.65 deve presentare o la denuncia agli organi di polizia o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà..