Responsabile del servizio prevenzione e protezione
L’RSPP
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).
Secondo tale D.Lgs., Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, designata dal Datore di Lavoro , a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, art. 2).
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione partecipa assieme al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal Datore di Lavoro e collabora con queste figure professionali per la realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Più nello specifico questi deve provvedere:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.
Il R.S.P.P. deve garantire il segreto professionale riguardo i sistemi lavorativi di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle funzioni a lui assegnate dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Quanti R.S.P.P. Può avere una azienda Per legge un datore di lavoro può nominare un solo R.S.P.P.. Tuttavia, a seconda delle dimensioni o della tipologia di una azienda, il R.S.P.P. può essere affiancato da altre figure, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.). Gli A.S.P.P. devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento della sua attività.
Chi può ricoprire il ruolo di R.S.P.P. Solitamente questo ruolo viene ricoperto dal datore di lavoro stesso, ma può anche essere assunto da un dipendente o da un consulente esterno, esperto in sicurezza sul lavoro.
R.S.P.P. Datore di lavoro La funzione di R.S.P.P. può essere esercitata dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
- artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
- agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
- ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
- altri settori, fino a 200 dipendenti.
In questo caso, questi deve aver partecipato a specifici corsi di formazione, con verifica di apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte.
La durata di formazione per il datore di lavoro che ricopre l’incarico di R.S.P.P. cambia in relazione al livello di rischio della sua azienda:
- RISCHIO BASSO: 16 ore Rischio
- MEDIO: 32 ore Rischio
- ALTO: 48 ore.
Il datore di lavoro che assume l’incarico di R.S.P.P. è tenuto ad aggiornamenti obbligatori quinquennali in relazione al livello di rischio dell’attività:
- RISCHIO BASSO: 6 ore
- RISCHIO MEDIO: 10 ore
- RISCHIO ALTO: 14
R.S.P.P. non Datore di lavoro L’incarico di R.S.P.P. può anche essere ricoperto da un dipendente dell’azienda o da una persona esterna. In questi casi la nomina viene eseguita dal datore di lavoro dopo l’accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.
Il D. Lgs. 81/08 prevede che lo svolgimento dei compiti di addetto/responsabile del servizio prevenzione e protezione sia subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (ovvero il Modulo A di base e i Moduli B relativi allo specifico settore ATECO di appartenenza dell’azienda);
- per la sola figura di RSPP, essere in possesso dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, al corso per il Modulo C (corso su prevenzione e protezione dei rischi, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali)
Sono previsti, per gli R.S.P.P. e A.S.P.P., corsi di aggiornamento, con cadenza quinquennale, secondo le seguenti regole:
- 40 o 60 ore (a seconda del settore ATECO di appartenenza) per R.S.P.P.
- 28 ore per A.S.P.P.
Vantaggi dell’RSPP Esterno
- esonera il titolare o il datore di lavoro dall’obbligo di seguire i corsi di formazione o di aggiornamento per R.S.P.P. come richiesto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- si assume l’onere della gestione dell’intera materia relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione all’evoluzione della normativa vigente;
- esegue la formazione periodica dei collaboratori in relazione alla sicurezza;
- esegue la formazione periodica dei collaboratori in relazione alla sicurezza;
- sottopone al titolare o al datore di lavoro il rapporto di sopralluogo mettendo in evidenza le anomalie riscontrate e le soluzioni da adottare;
- cura la formazione periodica delle maestranze in relazione alla sicurezza;
- fornisce in ogni momento assistenza telefonica;
- formalizza l’analisi dei rischi, redige ed aggiorna il piano degli interventi necessari al mantenimento di un elevato grado di salute e sicurezza ei luoghi di lavoro;
- organizza e gestisce la riunione annuale sulla sicurezza come richiesto dall’art. 35 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche.
Servizio R.S.P.P. Job Safety Consulting
La Job Safety Consulting è disponibile per l’assunzione d’incarichi di assistenza periodica ed accettazione della nomina da R.S.P.P. esterno per tutti i macrosettori di attività.
Un nostro professionista abilitato sarà in grado di affiancarvi nella valutazione della situazione, di pianificare le azioni da intraprendere, di supportare le azioni programmate e di assistervi, criticamente, nella verifica dei risultati finali.
Inadempimenti
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. In base all’allegato I al D.Lgs. 81/08 l’inadempimento può portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Responsabilità dell’RSPP
Il D.Lgs. 81/08 non prevede responsabilità né sanzioni specifiche per questa figura. Ciò è dovuto al fatto che il RSPP non ha a priori potere decisionale o di spesa, ma solo funzioni consultive.
Scadenza del servizio
Il servizio si intende a tempo indeterminato, fino a disdetta della nomina stessa che dovrà essere tempestivamente comunicata alle autorità competenti.
Legislatura di riferimento
- D.lgs. 81/2008
- Accordi Stato-Regioni